La Corte dei Conti sez. Liguria, recentemente chiamata a pronunciarsi in merito alla possibilità di assunzione oltre i limiti stabiliti dal DM 17 marzo 2020, ha evidenziato l’inderogabilità dei vincoli e degli obblighi stabiliti dalla normativa e la conseguente illegittimità di assunzioni oltre le soglie previste, seppur giustificate da (potenziali) incrementi delle entrate finanziarie; le uniche eccezioni configurabili sono quelle espressamente consentite ex lege, come ad esempio l’art. 57, comma 3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 relativo alle risorse eterofinanziate, poiché il tenore letterale delle disposizioni in materia di limiti assunzionali “non lascia spazio a eccezioni non espressamente previste dalla legge” ( Corte dei Conti sez. Liguria,  deliberazione n. 233/2024)