Il vincitore di concorso che veda ingiustificatamente ritardata o negata la propria assunzione presso l’ente ha diritto al risarcimento del danno, salvo che l’ente dimostri che il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione, derivante da causa ad esso non imputabile; un’eventuale clausola nel bando di concorso che condizioni l’assunzione alle successive determinazioni dell’ente è da ritenersi nulla, in quanto l’approvazione della graduatoria (da considerarsi provvedimento terminale del procedimento concorsuale e al contempo atto negoziale di individuazione del contraente) fa sorgere un diritto all’assunzione in capo al vincitore e un obbligo di assunzione per l’amministrazione che ha indetto il concorso (Corte di Cassazione, Ord. n. 28330/2024).